Prescrizione delle sanzioni amministrative: i principi consolidati dalla giurisprudenza di merito

Inserito il Inserito in Agenzia delle Entrate-Riscossione, Poste private

La recente sentenza del Tribunale di Massa n. 750 del 4 dicembre 2025, in una causa patrocinata dall’Avv. Aleandra Ceccarelli e dall’Avv. Veronica Bertuccelli, offre l’occasione per fare il punto sui principi consolidati in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative, confermando orientamenti giurisprudenziali ormai pacifici che meritano di essere ricordati ai professionisti del settore..

Il termine di prescrizione quinquennale rimane fermo

Il caso esaminato dal Tribunale di Massa riguardava diverse cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, della legge 689/81 e del codice dell’ambiente, con un’intimazione di pagamento notificata oltre cinque anni dopo la notifica delle cartelle originarie.
Il principio cardine confermato dalla pronuncia è che l’art. 28 della legge 689/1981 stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative che non subisce conversione nel termine ordinario decennale, nemmeno quando la cartella esattoriale diventa definitiva per mancata opposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza, “la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.”, come confermato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4783 del 14 maggio 2025, che ha precisato: “risulta ammissibile per contestare vizi propri dell’atto, tra i quali l’invalidità derivata per l’omessa notifica degli atti prodromici ovvero per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione”.

L’effetto interruttivo della notifica della cartella

Un aspetto tecnico di particolare rilevanza riguarda l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notifica della cartella esattoriale. Il Tribunale di Massa ha chiarito che la cartella ha valore di atto interruttivo del termine prescrizionale, sicché dalla sua notifica decorre nuovamente il termine quinquennale.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza di merito più recente, come evidenziato dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 498 del 10 marzo 2025, secondo cui “la notifica della cartella esattoriale e la successiva notifica di avvisi di intimazione di pagamento producono effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., con conseguente decorrenza di un nuovo termine prescrizionale”.

Le problematiche delle notifiche tramite operatori privati

La sentenza affronta anche la delicata questione delle notifiche eseguite da operatori postali privati privi di licenza. Il Tribunale ha stabilito che tali notifiche sono nulle ma non inesistenti, applicando il principio del raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce in giudizio.
Come precisato dalle Sezioni Unite richiamate nella pronuncia, “è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo”, ma la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.

L’applicazione dell’art. 96 c.p.c. per abuso del processo

Un aspetto particolarmente interessante della sentenza riguarda l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per aver continuato a richiedere il pagamento di una cartella già annullata con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale ha riconosciuto che “l’abuso del processo si sostanzia nella manifesta inconsistenza giuridica delle ragioni sottese alla domanda”, irrogando una sanzione equitativa pari al 3% dell’importo della cartella in questione, dimostrando come il sistema processuale disponga di strumenti efficaci per sanzionare comportamenti processuali scorretti.